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Statuto della Fratres

TITOLO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI

Articolo 1

E' costituita in Acicastello, l’associazione di volontariato denominata "GRUPPO FRATRES Santo Leonardi" donatori di sangue, sangue midollare e di organi, con sede in Acicastello via Cannizzaro n. 27, provincia di Catania diocesi di Acireale.

Articolo 2 - Natura e durata

Il Gruppo Fratres di Acicastello (CT) è associazione di volontariato avente per scopo l’affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza della donazione di sangue, nelle sue varie forme previste dalla legge, del sangue midollare e degli organi in favore dei bisognosi e della collettività secondo l'insegnamento del Vangelo.
L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, ha strutture ed organizzazione democratiche ed elettive e si fonda sull’universalità delle adesioni e dei beneficiari del dono nonché sul concreto perseguimento dei fini solidaristici.

Articolo 3 - Costituzione del Gruppo

Il Gruppo Fratres di Acicastello è costituito agli effetti giuridici come associazione di volontariato secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica italiana e del vigente Codice civile.
Per l’ordinamento di Diritto Canonico, il Gruppo è associazione di fedeli laici della Chiesa Cattolica.
Il Gruppo è altresì costituito ai sensi delle leggi nazionali, delle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia di volontariato e di donazione del sangue, del sangue midollare e degli organi.

Articolo 4 - Scopi e finalità

Scopo del Gruppo è l'esercizio volontario, anonimo, gratuito, periodico e responsabile per amore di Dio e del prossimo, della donazione del sangue, della promozione e sensibilizzazione alla donazione stessa, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, nonché della promozione della donazione del sangue midollare e degli organi oltre alla collaborazione con le pubbliche istituzioni nonché con le iniziative promosse dalla Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia (d’ora in avanti indicata come Consociazione nazionale).
Per la specifica natura di volontariato donazionale richiesto agli iscritti, l’azione volontaria del donatore non potrà mai in nessun caso ritenersi occasionale.
Il Gruppo potrà altresì intervenire in opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute e alla dignità umana.

Articolo 5 - Operatività

In tutte le sue iniziative il Gruppo opera in armonia con i principi e le linee programmatiche della Consociazione nazionale.

Articolo 6 - Formazione ed aggiornamento

Il Gruppo promuove corsi di formazione e di aggiornamento destinati agli iscritti e alla cittadinanza in materie sanitarie e tecniche nonché di carattere motivazionale e spirituale, anche in collaborazione con le strutture centrali e territoriali della Consociazione nazionale.

Articolo 7 - Sezioni e settori di attività del Gruppo

Per l'espletamento delle proprie attività sul territorio il Gruppo potrà costituire apposite sezioni, informandone la Consociazione nazionale, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento disciplinato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio del Gruppo.
Per tutte le attività associative, giovanili, ricreative, culturali, assistenziali, sportive e comunque in funzione della sensibilizzazione alla donazione, il Gruppo può costituire settori operativi coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio direttivo.

Articolo 8 - Rapporti con l’Autorità Ecclesiastica

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, il Gruppo mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente spirituale.

Articolo 9 - Stemma e labaro

Lo stemma del Gruppo ha carattere nazionale ed è comune a tutti i gruppi Fratres operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Consociazione nazionale e dalla stessa tutelato a norma di legge unitamente alla denominazione “FRATRES”.
E' rappresentato da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di colore rosso, pantone warm red, su fondo bianco al quale il Gruppo potrà aggiungere soltanto la propria denominazione.
Il labaro del Gruppo è conforme a quello approvato dalla Consociazione nazionale.

Articolo 10 - Uso della denominazione Fratres e affiliazione alla Consociazione nazionale

Il Gruppo per costituirsi ed assumere la denominazione di “FRATRES”, dovrà chiedere il preventivo assenso alla Consociazione nazionale. Una volta ottenuto, procede alla propria istituzione accettando lo Statuto tipo e gli indirizzi della stessa. Successivamente chiede l’affiliazione alla Consociazione. Una volta ottenuta, ne costituisce la rappresentanza locale.
In particolare il Gruppo si impegna a versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dai competenti organi della Consociazione nazionale.
Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa del Gruppo, la sua partecipazione alla Consociazione nazionale implica per tuttigli iscritti al Gruppo la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei donatori di sangue Fratres rappresentata dalla Consociazione.

Articolo 11 - Collaborazione con altri organismi

Per effetto dell'affiliazione alla Consociazione nazionale, il Gruppo potrà collaborare con altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento Fratres.
In seno al Gruppo, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Consociazione nazionale.

Articolo 12 - Risorse economico finanziarie

Il Gruppo trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle rendite patrimoniali, dalle offerte, dai contributi e lasciti che potranno ad esso pervenire da soggetti pubblici o privati nonché dalle convenzioni con enti pubblici nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.
Il Gruppo provvede altresì al proprio sostentamento anche con iniziative promozionali e/o di auto finanziamento.

Articolo 13 - Gratuità delle prestazioni

L’attività di donazione del Gruppo nelle sue varie forme e quella degli iscritti sono gratuite.
Il donatore Fratres riceve la propria gratificazione solo nella coscienza del dovere compiuto.
Al solo fine di promuovere una sana emulazione nella donazione potranno essere concesse agli iscritti distinzioni aventi puro carattere morale per le quali sarà emanato apposito regolamento.

TITOLO II

REQUISITI DI APPARTENENZA AL GRUPPO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 14 - Modalità di iscrizione

Tutti gli iscritti partecipano alla vita del Gruppo secondo le proprie possibilità contribuendo alla comunanza delle idealità morali ed alle iniziative che sono alla base istituzionale del Gruppo.
L'iscrizione avviene su domanda da presentare al Consiglio direttivo, il quale accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.
La qualità di volontario del Gruppo è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto con lo stesso, sia subordinato che autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Articolo 15 - Classificazione degli iscritti

Gli iscritti si suddividono in:

a) soci donatori attivi;
b) soci collaboratori;
c) soci benemeriti.

I soci donatori attivi sono coloro i quali, in età stabilita dalle norme vigenti e previo accertamento della idoneità fisica, si impegnano ad effettuare periodicamente la donazione nelle sue varie forme in sintonia con i fini e con l’organizzazione del Gruppo. Costituiscono il corpo funzionale del Gruppo ed acquisiscono tutti i diritti associativi, partecipano alle assemblee ed acquistano il diritto di elezione attivo e passivo dopo la seconda donazione.
I soci collaboratori sono coloro i quali, attesa la impossibilità alla donazione, svolgono in modo volontario e continuativo mansioni sanitarie, tecniche e/o amministrative e/o organizzative in seno al Gruppo.
Essi godono dei diritti associativi, compreso l’elettorato attivo e passivo, dopo due anni di attività nel Gruppo.
I soci benemeriti sono coloro i quali per limiti di età o per motivi di salute non possono più donare il sangue.
Partecipano alle assemblee ed hanno il diritto di elezione attivo e passivo.
Può aderire al Gruppo, acquisendo il titolo di sostenitore e/o onorario, chiunque condivida le finalità dell’associazione sostenendola moralmente o/e materialmente; è iscritto in appositi registri.

Articolo 16 - Requisiti per l’iscrizione

Le iscrizioni sono aperte a tutti, dovendosi presumere che la domanda di iscrizione al Gruppo supponga da parte dell’istante la sostanziale condivisione dei principi ispiratori della Fratres.
I donatori hanno il dovere e il diritto di tutelare il loro stato di salute, dare il proprio consenso informato alla donazione e comunicare ai responsabili del Gruppo ogni motivazione di rischio o impedimento alla donazione stessa.
Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali del Gruppo e sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto legittimamente adottato dagli organi sociali.

Articolo 17 - Modalità di donazione

Il donatore si sottopone alla donazione periodica secondo i parametri temporali stabiliti dalla normativa vigente.
Il donatore si impegna a non donare al di fuori del proprio Gruppo salvo casi di particolare urgenza concordati con il Gruppo stesso e per i quali il donatore trasmetterà al Gruppo la certificazione di avvenuta donazione, rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la donazione.
Il donatore è, inoltre, tenuto ad informare il Capogruppo della propria temporanea impossibilità a donare; è fatto obbligo di riservatezza per chi venga a conoscerne le motivazioni, nel rispetto della legge 675/96 sulla privacy.
L’indisponibilità meramente temporanea alla donazione per ragioni di salute o di forzata assenza non comporta variazione alla classificazione del ruolo di donatore attivo.

TITOLO III

DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 18 - Doveri degli iscritti

Gli iscritti al Gruppo devono:
d) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni legittimamente emanate dagli organi del Gruppo;
e) collaborare alle iniziative del Gruppo e partecipare alle assemblee e alle riunioni;
f) tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
g) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Consociazione nazionale e dagli organi territoriali.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio direttivo le proprie giustificazioni:
h) ammonizione;
i) sospensione a tempo determinato;
j) decadenza;
k) esclusione.
La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio direttivo mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.
Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Consiglio direttivo il quale decide con parere definitivo; per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 20, comma cinque e seguenti.

Articolo 20 - Dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci

La qualità di iscritto al Gruppo si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
Si perde per dimissioni qualora l’iscritto presenti al Consiglio direttivo, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere la sua iscrizione.
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza al Gruppo di cui agli articoli 16 e 17. Inoltre perde la sua qualità di associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 18.
Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza al Gruppo.
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso il Gruppo.
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Consiglio direttivo all'Assemblea.
Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio stesso, saranno rese note all'Assemblea.
L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.
Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentare, da parte dell'interessato, al Consiglio direttivo, con le modalità di cui all'articolo 14, secondo comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà l'accettazione o meno.
Contro il provvedimento di esclusione adottato dall'Assemblea l'interessato potrà, entro 15 giorni, ricorrere al Collegio dei probiviri della Consociazione nazionale, il quale deciderà entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

TITOLO IV

ORGANI DEL GRUPPO

Articolo 21 - Organi del Gruppo

Sono organi del Gruppo:
l) l'Assemblea;
m) il Consiglio direttivo;
n) il Presidente;
o) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 22 - Composizione dell’Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci donatori attivi, dai soci collaboratori e dai soci benemeriti.
È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal componente di Consiglio direttivo più anziano di iscrizione al Gruppo.
Vi partecipano l’Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.

Articolo 23 - Convocazione dell’Assemblea

L'Assemblea si riunisce ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.
L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione si può inoltre pubblicizzare con affissione dell’avviso presso la sede sociale, con affissione pubblica murale e/o mezzo stampa.
L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione nonchè gli argomenti da trattare.
La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.
I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Articolo 24 - Ulteriori convocazioni dell’Assemblea

L'Assemblea si riunisce, altresì, in qualunque periodo e specificamente:
p) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli iscritti aventi titolo a partecipare all’Assemblea;
q) quando il Collegio dei probiviri della Consociazione o il Collegio dei revisori dei conti del Gruppo per gravi e motivate ragioni, da comunicare per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Consiglio direttivo;
r) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Consociazione nazionale o dagli organi territoriali per problemi inerenti il Gruppo o per iniziative di carattere generale;
s) quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.
Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 23.

Articolo 25 - Validità delle riunioni dell’Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi titolo mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, semprechè tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio direttivo.
In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni iscritto, avente titolo, potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro iscritto allo stesso Gruppo, anch’esso avente titolo, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 - Validità delle deliberazioni dell’Assemblea

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice.
Gli astenuti non si computano fra i votanti.
I componenti il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.
Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'articolo 44.

Articolo 27 - Attribuzioni dell’Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:
t) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato della relazione del Presidente sull'attività del Gruppo svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei revisori dei conti sull'andamento economico-finanziario;
u) deliberare altresì il bilancio preventivo dell’anno successivo;
v) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
w) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti, secondo le modalità di cui agli articoli 29, 36, 37, 40, 41 e 42;
x) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Consociazione nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio direttivo;
y) deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, l'approvazione del Regolamento generale, di cui all'articolo 45, da trasmettere alla Consociazione nazionale;
z) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio di mandato la Commissione elettorale, anche con funzioni di seggio, e stabilire il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
aa) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli iscritti ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 28 - Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci donatori attivi e/o soci collaboratori e/o soci benemeriti, purché dispari e non inferiore a cinque.
Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo l’Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.
Per essere eletti nel Consiglio direttivo occorre appartenere alla categoria dei soci donatori attivi, dei soci collaboratori o dei soci benemeriti.
Non sono eleggibili nel Consiglio direttivo, per nessuna ragione, gli eletti alla carica di revisore dei conti.

Articolo 29 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo del Gruppo e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.
E' eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 26, 40, 41 e 42.
In particolare:
a) provvede all'amministrazione del Gruppo compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, nonché alle autorizzazioni relative;
b) provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e dell'Amministratore, del Capogruppo nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
c) nomina l’Assistente spirituale;
bb) nomina il Consulente sanitario, il quale deve essere in possesso di adeguato titolo professionale;
cc) redige il regolamento generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Gruppo;
dd) designa i rappresentanti del Gruppo in organismi e/o commissioni esterne permanenti;
ee) fissa la data, il luogo e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
ff) delibera il passaggio di categoria degli iscritti;
gg) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
hh) valuta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
m) decide sugli interventi di assistenza per iscritti che versino in particolari condizioni di bisogno o di disagio;
n) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti dal C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Gruppo;
o) delibera sull'ammissione di nuovi iscritti;
p) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale degli iscritti la cui direzione e coordinamento sono affidati all’Assistente spirituale;
q) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Consociazione nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare all’Assemblea;
r) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti al Gruppo, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per le varie attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio direttivo;
s) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse del Gruppo;
t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi del Gruppo.

Articolo 30 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora sia presentata richiesta al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.
Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dalla Consociazione nazionale, dal Presidente del Collegio dei probiviri della Consociazione e degli organi territoriali.
L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato al domicilio degli aventi titolo almeno 5 giorni prima della data fissata.
Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento ove se ne ravvisi la necessità e l’urgenza.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata, dopo le elezioni, dal Presidente della Commissione elettorale.
L’incarico di Presidente del Gruppo è incompatibile con la carica di Governatore o di Presidente di qualsiasi Misericordia.
E' a capo del Gruppo, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.
Rappresenta il Gruppo all'interno della Consociazione nazionale e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.
In particolare il Presidente:
a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del Gruppo e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
b) indice le riunioni di Consiglio direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
c) attua le deliberazioni del Consiglio direttivo;
d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
f) cura il rispetto delle norme di cui alla legge 675/96 sulla privacy, e successive integrazioni e modifiche, in materia di trattamento e riservatezza sui dati;
g) tiene i rapporti con la Consociazione nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Consociazione stessa;
h) prende ogni provvedimento d'urgenza ed anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi ed anche tutti gli altri atti di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento;
i) congiuntamente all’Amministratore, ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie e finanziarie.

Articolo 32 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.
Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.
Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari compiti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.
Redige i verbali del Consiglio direttivo, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera r) dell'articolo 29.
E' consegnatario dei documenti e dell'archivio del Gruppo; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'articolo 31 e tiene aggiornato il libro dei soci.
Collabora, inoltre, con l'Amministratore, per la tenuta della contabilità e per la preparazione del bilancio e tiene il registro di cassa per le piccole spese.

Articolo 34 - Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.
Cura, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività del Gruppo firmando i relativi documenti.
Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere il bilancio da sottoporre al Consiglio direttivo.
Congiuntamente al Presidente, ha la firma sui conti correnti, sulle operazioni bancarie e finanziarie e sul bilancio consuntivo e preventivo.

Articolo 35 - Capogruppo

Il Capogruppo è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.
Coordina le donazioni ed i controlli sanitari provvedendo ad invitare tutti i donatori attivi alla donazione periodica ed ai controlli redigendo periodicamente la statistica delle donazioni.
Cura il rapporto con i donatori in collaborazione con lo staff organizzativo e sanitario sotto il profilo dell’idoneità fisica e della disponibilità alla donazione, promuovendo le iniziative opportune per la loro tutela ed assicurando in ogni caso la necessaria riservatezza nel rispetto della legge 675/96 sulla privacy.
Promuove ed organizza, riferendo al Consiglio direttivo, le raccolte esterne con auteomoteche ed altre iniziative promozionali.
Propone motivatamente al Consiglio direttivo le iscrizioni e le variazioni di categoria dei soci.
Esegue le direttive del Consiglio e del Consulente sanitario.

Articolo 36 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra gli iscritti aventi titolo secondo le modalità degli articoli 26, 40, 41e 42 e dovranno essere in possesso di adeguata preparazione.
Per l'eleggibilità al Collegio dei revisori dei conti valgono le norme di cui al precedente articolo 28, comma 4.
I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.
Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
I membri del Collegio dei revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio direttivo.
Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti, ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti, nonché per la preparazione della relazione sul bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea.
I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.
Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

Articolo 37 - Norme generali sugli organi

Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni. I loro componenti sono rieleggibili tranne il Presidente che non può essere rieletto dopo aver espletato due mandati consecutivi senza interruzione. Trascorso un mandato, rappresentato da un’altra persona, potrà essere rieletto per altri due mandati consecutivi.
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.
I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.
I componenti gli organi del Gruppo che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.

Articolo 38 - Assistente spirituale

L'Assistente spirituale è nominato, secondo il Diritto Canonico, dal Consiglio direttivo, come da art. 29, lettera c).
La nomina è comunicata all'Ordinario Diocesano.
Rappresenta l'autorità religiosa all'interno del Gruppo per le materie spirituali, religiose o di culto.
Cura l'osservanza dello spirito religioso del Gruppo e la preparazione spirituale e morale degli iscritti anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con l’Assistente spirituale della Consociazione nazionale.
Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso del Gruppo per essere esecutive dovranno ottenere il parere favorevole dell’Assistente spirituale.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed all'Assemblea senza diritto di voto nonché alle iniziative ed alla vita del Gruppo.

Articolo 39 - Consulente sanitario

E’ nominato dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.
Egli sovrintende tutte le attività sanitarie del Gruppo ed in particolare:
a) vigila sul pieno rispetto dei controlli sanitari, avvalendosi della collaborazione del Capogruppo, da eseguire per legge sui donatori da parte delle strutture emotrasfusionali competenti in occasione della donazione e/o su richiesta del Gruppo;
b) garantisce la gestione dei dati riferiti ai donatori ed alle loro donazioni nel rispetto delle disposizioni previste in materia di trattamento e riservatezza dei dati di cui alla legge 675/96 sulla privacy e successive integrazioni o modifiche;
c) impartisce, d’intesa con il Consiglio direttivo e con il servizio trasfusionale competente, le direttive in materia sanitaria coordinandone l’intera attività;
d) collabora all’attività di propaganda e di impulso sociale specie in materia sanitaria e sulle metodologie emergenti della donazione;
e) cura la formazione e l’aggiornamento del Gruppo sotto il profilo tecnico-sanitario;
f) partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed all’Assemblea senza diritto di voto nonché alle iniziative ed alla vita del Gruppo;
g) potrà avvalersi di collaboratori sanitari e/o parasanitari, anche in forma autonoma retribuita, per esigenze operative e strettamente sotto sua sorveglianza, previo accordo con il Consiglio direttivo.

Articolo 40 - Commissione elettorale

La Commissione elettorale è nominata dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.
E' composta da un minimo di tre o di cinque membri scelti fra i soci donatori attivi, i soci collaboratori e i soci benemeriti.
Ha il compito di:
a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
b) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio direttivo e i requisiti previsti all'articolo 28, primo comma;
c) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all’Assemblea nonché la regolarità delle deleghe consegnando l’attestato di diritto al voto;
d) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio direttivo, contenente un numero almeno doppio di componenti da eleggere;
e) redigere la lista di almeno 7 candidati per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti, composto da 5 membri, di cui i primi 3 verranno eletti revisori effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti revisori supplenti.
Le liste devono riportare il nome e cognome del candidato, la data di nascita, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Gruppo.
Ogni iscritto o gruppi di iscritti, aventi diritto al voto, potranno presentare alla Commissione elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.
Le liste predisposte dalla Commissione elettorale sono presentate al Presidente che le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.
Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 28.

Articolo 41 - Composizione delle liste

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non sono vincolanti ed ogni iscritto avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per iscritti aventi titolo di elezione passiva non compresi nella citata lista.
Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Consiglio direttivo.
Risulteranno eletti per ogni carica i nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti.
A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.
In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.
Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per iscritti non aventi titolo di elezione passiva, saranno dichiarate nulle.
Il Presidente della Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione fino all’elezione del Presidente.
I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di candidati, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni.
La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 42 - Ineleggibilità dei componenti la Commissione elettorale

I componenti la Commissione elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi del Gruppo né essere votati.
Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione elettorale di cui al precedente comma saranno dichiarate nulle.

Articolo 43 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile, morale e per i principi di volontariato che è alla base dello spirito del Gruppo.
Gli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri iscritti un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 44 - Modifiche statutarie

La proposta di riforma dello Statuto può essere presentata dal Consiglio direttivo, secondo la norma di cui all'articolo 29, lettera q), e al predetto da un numero di iscritti, avente diritto di voto, non inferiore ad un decimo degli stessi, mediante motivata mozione scritta.
La mozione, esaminata dal Consiglio direttivo e la sua proposta di riforma è sottoposta alla Consociazione nazionale per il proprio assenso. Decorsi novanta giorni, in difetto di risposta, la richiesta si intende accolta.
Dopo aver acquisito l'assenso scritto della Consociazione nazionale, il Presidente convoca l'Assemblea con specifica indicazione, nell'ordine del giorno, del numero degli articoli contenuti nelle proposte di riforma nonché l'eventuale indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 23 con le indicazioni di cui al comma precedente. Inoltre verranno pubblicati in maniera visibile presso la sede sociale per tutto il periodo di convocazione. Di ciò sarà data certificazione dal Presidente e dal Segretario.
L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Consociazione nazionale, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea; la Consociazione potrà farsi rappresentare da componenti gli organi territoriali.
Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti in Assemblea ed il preventivo assenso della Consociazione nazionale.
Non possono essere oggetto di riforma gli articoli 2, 4, 5 e 8 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia del Gruppo e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 45 - Regolamento generale

L'Assemblea, ottenuto il parere favorevole della Consociazione nazionale, può approvare, a completamento delle norme del presente Statuto ed ove ritenuto necessario ed opportuno, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Articolo 46 - Gestione straordinaria

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento del Gruppo e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il Presidente del Gruppo segnala alla Consociazione nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.
La richiesta potrà essere presentata anche da almeno un decimo degli iscritti aventi diritto di voto.
La Consociazione nazionale, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa, anche per il tramite degli organi periferici, della normale attività associativa, nomina un Commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell’Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali.
Il Commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi dal suo insediamento.
Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione all'autorità regionale competente.

Articolo 47 - Scioglimento del Gruppo

Il Gruppo non potrà essere sciolto per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di donatori tale da svolgere anche in parte le donazioni.
La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocare a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Commissario straordinario di cui all'articolo 46.
Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di iscritti aventi diritto al voto e della speciale maggioranza di tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Consociazione nazionale che interverrà all'Assemblea con un suo delegato, anche di organi periferici, per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà del Gruppo.
Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore da scegliere preferibilmente fra coloro che sono stati iscritti al Gruppo.

Articolo 48 - Devoluzione dei beni

A seguito dello scioglimento, i beni residui del Gruppo sono devoluti ad altra associazione a carattere locale di ispirazione cattolica, che persegua fini di assistenza o alla Consociazione nazionale, cui il Gruppo era associato.

Articolo 49 - Richiesta di personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte della regione competente, il Consiglio direttivo del Gruppo Fratres è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Consociazione nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori del Gruppo Fratres.

Articolo 50 - Norma finale

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme dello Statuto e del Regolamento della Consociazione nazionale, quelle del Codice civile e delle leggi nazionali e regionali in materia.
In caso di mancanza di normativa occorre rimettersi alle decisioni prese dal Consiglio di presidenza della Consociazione nazionale.